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Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia

Accesso agli atti amministrativi degli enti pubblici

La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell’assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno. Infatti non solo è previsto il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento, ma anche che l’attività amministrativa deve ispirarsi al principio di trasparenza, inteso come accessibilità alla documentazione dell’amministrazione o ai riferimenti da quest’ultima utilizzati nell’assumere una determinata posizione. I cittadini hanno il diritto ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l’attività amministrativa si articola. Il cittadino può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna può essere subordinata soltanto al rimborso del costo di riproduzione, eccetto diverse disposizioni (bolli, diritti di ricerca,). Ai sensi della legge 241/90 (con modifica e integrazione della Legge 15/2005) il cittadino può inoltre:

  • ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);
  • sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione;
  • acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;
  • conoscere i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.

il diritto di accesso è il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90) ’’al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’.

Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):

  • accesso informale
    Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
  • accesso formale
    Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale - compilando un apposito modulo che l’amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente  E’ possibile però che sia l’amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi.

Il diritto di accesso si esercita nei confronti di:

  •  amministrazioni dello Stato;
  •  aziende autonome; 
  •  enti pubblici;
  •  concessionari di servizi pubblici.

Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, associazioni,imprese, ecc.) che dimostrino di avere un ’’interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso.

Sul tema, si vedano anche le Linee guida per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato e degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs. 97/2016 pubblicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).



Ultimo aggiornamento: 26/05/2023