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Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia

Prevenzione degli incendi e normativa sulla sicurezza

Ai fini della prevenzione degli incendi, i depositi di beni archivistici e librari sono considerati attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco se rientrano nei casi elencati nell'allegato 1 del DPR 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi) Per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione, rientrano in questo decreto quelli contenenti "depositi di carta [...] con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg" (attività n. 34); "[...] carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche [...] con materiale in lavorazione e/o deposito superiore a 5.000 kg" (attività n. 35); "centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti" (attività n. 64). Rientrano inoltre in questa normativa gli "edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato" (attività n. 72). Per queste attività sono previste procedure differenziate, legate alla classificazione del rischio incendi prevista dal DPR n. 151/2011.

In tutti questi casi la procedura prevista dal DPR 151/2011 è la seguente: 

  • incaricare un tecnico abilitato che predisponga la documentazione tecnica necessaria a ottenere il parere di conformità antincendio da parte dei Vigili del fuoco; 
  • ottenuto il parere di conformità, realizzare gli interventi strutturali, impiantistici e organizzativi previsti nel progetto approvato; 
  • a lavori ultimati, presentare la “Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio” ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011.

Per le attività indicate ai numeri 34, 35, 64, non regolate da specifiche disposizioni antincendio, la documentazione tecnica deve contenere: 

  • individuazione dei pericoli di incendio; 
  • descrizione delle condizioni ambientali; 
  • valutazione qualitativa del rischio; 
  • compensazione del rischio incendio (strategia antincendio); 
  • gestione dell'emergenza.

A questi edifici non si applica una normativa precisa ma un corpus di provvedimenti e di norme tecniche specifiche, all'interno del quale si segnalano: 

  • DPR  27/1998 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi); 
  • DM 10 marzo 1998 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro); 
  • DM 7 agosto 2012 del Ministero dell'interno  (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, che ha abolito il DM 4 maggio 1998 dello stesso Ministero); 
  • DM 20 dicembre 2012 del Ministero dell'interno (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi).

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Per quanto riguarda invece gli "edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, edifici pregevoli [...] sottoposti alla vigilanza dello Stato" (attività n. 72), sono in vigore specifiche disposizioni antincendio contenute nel DM 10 luglio 2020 del Ministero dell'interno (Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139); per questa attività la relazione tecnica deve comprovare l'osservanza di tali specifiche disposizioni tecniche.  Il decreto ha il duplice scopo di garantire la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei beni culturali in essi contenuti. Vi si trovano, tra l'altro, indicazioni relative a: 

  • sale di consultazione e lettura, con indicazione delle caratteristiche delle vie di esodo in rapporto all'affluenza di pubblico; 
  • depositi, con precisazioni relative alle vie di fuga, la chiusura tramite porte REI, la tipologia dei mezzi estinguenti, la quantità di ventilazione necessaria; 
  • mezzi antincendio (tipologia e numero degli estintori, caratteristiche della rete di idranti e degli impianti di rilevazione automatica di incendio). 

Per i depositi documentari che non rientrano nelle attività sottoposte al controllo dei Vigili del fuoco (di cui al DPR 151/2011), la normativa di riferimento è quella contenuta nel citato DM 10 marzo 1998.

È quindi evidente che tutti gli interventi per la prevenzione degli incendi devono essere effettuati e certificati da ditte abilitate e che non sono ammessi interventi improvvisati. Si riassumono di seguito alcune indicazioni di ordine generale alle quali prestare attenzione. 

Impianti elettrici e di riscaldamento/climatizzazione

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte e possedere i requisiti di conformità secondo il DM 22 gennaio 2008, n. 37 del Ministero dello sviluppo economico  (Installazione di impianti all'interno degli edifici); la ditta costruttrice deve fornire la dichiarazione di conformità dell'impianto. Va predisposto un piano di manutenzione annuale affidata a ditte qualificate e l'esito di tale manutenzione va annotato nell'apposito registro. In tale piano deve essere previsto anche il controllo periodico delle luci di emergenza. 
Ogni due anni va effettuata la verifica degli impianti elettrici e di messa a terra ai sensi del DPR 462/2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).

Dispositivi di sicurezza antincendio

L'edificio deve essere dotato di un sistema di presidi antincendio installati sulla base del progetto approvato dai Vigili del fuoco (impianto di rilevazione degli incendi, estintori, rete di idranti, impianto di spegnimento automatico, porte REI), per i quali è obbligatorio attivare con ditte qualificate un servizio di manutenzione che preveda controlli almeno semestrali. L'esito di tali controlli va obbligatoriamente annotato nell'apposito registro.
Vanno effettuati inoltre controlli periodici, a cura di personale interno, della cartellonistica di sicurezza indicante i percorsi di fuga e le uscite di emergenza.



Ultimo aggiornamento: 26/05/2023